Legge Ordinaria n. 239 del 29/04/1976 (Pubblicata nella G.U. del 15 maggio 1976 n. 128)
Norme interpretative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme per lo sviluppo della montagna.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  15,  n.  2,  della  legge  3  dicembre  1971,  n. 1102,
limitatamente  alle  spese generali deve intendersi autorizzativo per
l'amministrazione   a   sostenere,   a   carico  dell'unico  capitolo
contemplante  il  fondo  unico,  tutte  le  spese riguardanti oneri a
carattere  generale  occorrenti  all'applicazione della legge stessa,
ancorche'  previste  dagli  appositi  capitoli  inclusi  tra le spese
correnti del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 aprile 1976

                                LEONE

                                                     MORO - MARCORA -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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