Legge Ordinaria n. 240 del 14/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 15 maggio 1976 n. 128)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonche' norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
contenente  modificazioni  ed integrazioni alle disposizioni di legge
relative  al  procedimento  elettorale  per  le  elezioni  politiche,
regionali,  provinciali  e comunali nonche' norme per il rinvio delle
elezioni  per  la  rinnovazione  dei consigli comunali nei comuni nei
quali si vota col sistema maggioritario, il cui quinquennio di carica
scade il 12 giugno 1976, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "La   dichiarazione   di   presentazione   delle  liste  e  delle
candidature  deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario
del  partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali
o  provinciali  di  essi,  che  tali  risultino  per attestazioni dei
rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti
all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio";
    All'articolo 2, alla lettera b) e' aggiunto il seguente alinea:
    "Il   trattamento   economico   spettante   al  presidente,  agli
scrutatori  ed  al  segretario  degli uffici elettorali di sezione, a
norma del terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1976, n.
136,  e'  maggiorato di L. 10.000 per il presidente e di L. 5.000 per
ciascun  scrutatore  e  per il segretario, al lordo delle ritenute di
legge";
    Alla lettera d), in fine, e' aggiunto il seguente alinea:
    "Le  spese  derivanti  dall'attuazione di adempimenti comuni alle
elezioni  politiche  ed  alle  elezioni  provinciali  e comunali sono
ripartite  tra  lo  Stato, la provincia ed il comune, nella misura di
due  quarti  per  lo  Stato  e  di un quarto, rispettivamente, per la
provincia e per il comune".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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