Legge Ordinaria n. 249 del 10/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1976 n. 129)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge  18 marzo 1976, n. 46,
concernente  misure  urgenti  in  materia tributaria, con le seguenti
modificazioni:

    all'articolo 1, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
    "Ai  fini dell'applicazione dell'imposta, sui quantitativi di gas
metano  di  cui  al comma precedente viene riconosciuta una riduzione
del 2 per cento";

    l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
    "L'azione  per  il recupero dell'imposta si prescrive nel termine
di  cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il
pagamento.
    La   prescrizione  per  l'azione  del  recupero  dell'imposta  e'
interrotta  dall'esercizio  dell'azione  penale  e  il  nuovo termine
inizia  a  decorrere  dalla  data  in cui la sentenza o il decreto e'
divenuto definitivo.
    Il   credito   dello  Stato  per  il  pagamento  dell'imposta  ha
privilegio  sui  prodotti,  sui  contenitori,  sui  macchinari  e sui
materiali  mobili  esistenti  negli  impianti di cui al secondo comma
dell'articolo 1 ed e' preferito ad ogni altro credito.
    Il  diritto  al  rimborso  dell'imposta  indebitamente  pagata si
prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento";

    all'articolo 8, le parole: "dal presente decreto" sono sostituite
dalle altre: "dai precedenti articoli";

    all'articolo 9, le parole: "del presente decreto" sono sostituite
dalle altre: "di cui ai precedenti articoli";

    all'articolo  13, secondo comma le parole: "quindici giorni" sono
sostituite dalle altre: "trenta giorni";

    l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
    "Sono  esentati  dal  diritto  erariale di L. 90.000 previsto dal
precedente  articolo  16  o  possono  essere  assoggettati al diritto
erariale  ridotto previsto dallo stesso articolo gli alcoli importati
da  Paesi  delle  Comunita'  europee  provenienti da materie vinose o
dalle  materie prime per cui e' previsto il diritto erariale ridotto,
qualora  da  apposito  certificato  riconosciuto idoneo dal Ministero
delle   finanze,   d'intesa  con  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  e con il Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  risulti,  con  riferimento  alle  disposizioni  della
legislazione   italiana,   che   la  loro  fabbricazione  e  le  loro
caratteristiche  sono  in  tutto  conformi  a  quelle  che consentono
l'esenzione o l'applicazione in misura ridotta del diritto erariale.
    Per  i  prodotti  di  cui  al precedente comma importati da Paesi
aderenti  al  GATT,  qualora  ricorra  la condizione ivi prevista, il
diritto erariale e' dovuto nella misura di L. 80.000 per ettanidro";

    all'articolo 24, ultimo comma, le parole: "200 litri idrati" sono
sostituite con le seguenti: "500 litri idrati";

    all'articolo 26, la parola: "quindici", e' sostituita dall'altra:
"sessanta";

    l'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
    "Alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
      tabella  A,  parte  11,  i  numeri  38),  39),  54)  e 62) sono
soppressi; i numeri 40) e 61) sono sostituiti dai seguenti:
        n. 40) preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni
di  carta,  cartone,  plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (ex
v.d. 18.06);
        n. 61) acqua, acque minerali;
      tabella A, parte II, e' aggiunto il seguente numero:
        n.   86)   apparecchi   di  ortopedia  (comprese  le  cinture
medico-chirurgiche);   oggetti  e  apparecchi  di  protesi  dentaria,
oculistica  e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi;
oggetti  e  apparecchi  per  fratture (docce, stecche e simili) (v.d.
9019);
      tabella  A, parte III, la nota al n. 1 e' soppressa; il n. 1 e'
sostituito dal seguente:
        n.  1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975,
n.  656, e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi
gli  spettacoli  di  burattini  e  marionette  ovunque  tenuti  e  le
attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante;
      tabella B:
        al  n. 6 sono soppresse le parole: "collezione di francobolli
e  francobolli  per  collezione,  esclusi  quelli aventi corso legale
nello Stato di emissione";
        i numeri 10), 16) e 21) sono sostituiti dai seguenti:
        n.  10)  filati  e  tessuti  di  vicuna,  cammello, cachemir;
prodotti  tessili  e  per  l'abbigliamento confezionati in tutto o in
parte prevalente con tali filati o tessuti;
        n.  16)  autovetture  ed  autoveicoli di cui all'articolo 26,
lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959,  n.  393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc. esclusi
quelli  adibiti ad uso pubblico; motocicli per uso privato con motore
di cilindrata superiore a 500 cc.;
        n.  21)  vini  spumanti  a  denominazione  di  origine la cui
regolamentazione  obbliga  alla  preparazione  mediante fermentazione
naturale in bottiglia";

    all'articolo 30 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
      "Per   le   cessioni   e  le  importazioni  di  autovetture  ed
autoveicoli  di  cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del
Presidente  della  Repubblica  15  giugno 1959, n. 393, con motore di
cilindrata  fino  a 2000 cc., compresi quelli adibiti ad uso pubblico
di  cilindrata  superiore  a  2000  cc.,  l'aliquota dell'imposta sul
valore  aggiunto  e'  stabilita nella misura del 18 per cento; per le
cessioni  e  le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di
cui al n. 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e successive modificazioni,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura
del 35 per cento.
      Per  le  cessioni  e  le  importazioni di acqueviti di vino, di
vinacce  e  di  frutta l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'
elevata  dal  dodici  al diciotto per cento; per le altre acqueviti e
per il gin di cui all'articolo 27 della tabella B allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  l'aliquota  e' elevata dal trenta al trentacinque per
cento.
      Per le cessioni dei prodotti elencati nella tabella A, parte I,
n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n. 633, e successive modificazioni, nonche' per le cessioni di
vini  spumanti  classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n.
36  della  stessa  tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di
origine  la  cui  regolamentazione obbliga alla preparazione mediante
fermentazione  naturale  in bottiglia, effettuate da soggetti diversi
da  quelli  indicati  nell'articolo  34,  primo  comma,  del  decreto
medesimo,  l'aliquota  dell'imposta  sul valore aggiunto e' stabilita
nella  misura  del  dodici  per cento. Sulle importazioni da chiunque
effettuate  l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del
dodici per cento.
      Per  le  operazioni  soggette all'aliquota del trentacinque per
cento  la  percentuale  di  cui  al quarto comma dell'articolo 27 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e' stabilita nel 25,90 per cento.
      L'aliquota  del  6  per  cento dell'imposta sul valore aggiunto
prevista  per  le prestazioni di cui alla tabella A, parte III, n. 4,
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e successive modificazioni, nonche' per le somministrazioni
di  alimenti  e  bevande  nei pubblici esercizi di cui all'articolo 1
della legge 23 dicembre 1972, n. 821, e' elevata al nove per cento.
      Il  limite  di L. 2.500 di cui all'articolo 74, lettera c), del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
elevato a lire 3.000".

   all'articolo 33, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
      "Nei  casi  di  rateizzazione  del  canone  di abbonamento alle
diffusioni  televisive,  gli  ammontari  della  tassa  di concessione
governativa  indicati  nel terzo comma delle note a margine al n. 125
della  tariffa  annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 641, sono fissati in L. 1.530 per rata semestrale e
L. 800 per rata trimestrale";

    il sesto comma e' sostituito dal seguente:
      "L'integrazione   deve  essere  corrisposta  congiuntamente  al
pagamento della tassa per l'anno 1977";

    all'articolo 36 e' premesso il seguente comma:
      "Le  disposizioni degli articoli da 1 a 30 del presente decreto
hanno efficacia fino al 31 dicembre 1977".
 

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