Legge Ordinaria n. 265 del 10/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 19 maggio 1976 n. 131)
Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla proprieta' coltivatrice.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  In  caso  di alienazione a titolo oneroso di fondi rustici da parte
di  enti  pubblici  o di fondazioni o di enti similari, il diritto di
prelazione  di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,
e  successive modificazioni, spetta all'affittuario che, anche se non
dedito  abitualmente  alla coltivazione della terra, coltivi il fondo
da  almeno  due  anni  con  il  lavoro proprio o di persone della sua
famiglia,  sempreche'  tale  forza  lavorativa  costituisca almeno un
terzo  di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione
del fondo.
  In  caso  di compravendita intervenuta prima dell'entrata in vigore
della  presente  legge,  l'affittuario  di  cui  al  primo  comma del
presente articolo ha diritto di riscattare il fondo dall'acquirente e
da  ogni successivo avente causa a condizione che la trascrizione del
contratto  di compravendita sia avvenuta dopo il 1 gennaio 1974 e che
il  diritto  di riscatto venga esercitato entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge.
  In  tal  caso  all'acquirente  sono  dovuti  il rimborso del prezzo
aumentato  di  un  importo corrispondente alla eventuale svalutazione
monetaria  nel  frattempo  intervenuta,  le  spese  sostenute  per la
compravendita del fondo e gli interessi legali nel frattempo maturati
sulle somme pagate per il prezzo e per le spese.
  Ai  fini  del  presente  articolo  non  si  applica  il primo comma
dell'articolo  31  della  legge  26  maggio  1965, numero 590, mentre
restano ferme tutte le altre disposizioni in materia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 maggio 1976

                                LEONE

                                                       MORO - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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