Legge Ordinaria n. 3 del 07/01/1976 (Pubblicata nella G.U. del 21 gennaio 1976 n. 17)
Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
          Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale

  Il  titolo  di  dottore  agronomo e quello di dottore forestale, al
fine  dell'esercizio delle attivita' di cui al successivo articolo 2,
spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio
della  professione,  con  tutte le relative specializzazioni, e siano
iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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