Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 335 del 19/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 1 giugno 1976 n. 143)
Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni.
Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Bilancio pluriennale La regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma regionale di sviluppo e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale. Il bilancio pluriennale indica per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo. Il bilancio pluriennale e' elaborato con riferimento al programma regionale di sviluppo e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato sia in base alla legislazione statale e regionale gia' in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi. In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ne' ad eseguire le spese in esso contemplate.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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