Legge Ordinaria n. 340 del 05/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 3 giugno 1976 n. 144)
Inderogabilita' dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, e' aggiunto il
comma seguente:
  "I  minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed
a  quantita',  fissati  dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti
secondo   il   disposto  della  presente  legge,  sono  inderogabili.
L'inderogabilita'  non  si  applica agli onorari a discrezione per le
prestazioni  di  cui  all'articolo 5 del testo unico approvato con la
citata legge 2 marzo 1949, n. 143".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 maggio 1976

                                LEONE

                                                    MORO - GULLOTTI -
                                                            BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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