Legge Ordinaria n. 342 del 10/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 3 giugno 1976 n. 144)
Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque   con  violenza  o  minaccia  commette  un  fatto  diretto
all'impossessamento  di  un aereo e chiunque con violenza, minaccia o
frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di
un aereo e' punito con la reclusione da 7 a 21 anni.
  La pena e' aumentata se l'autore consegue l'intento.
  La  pena  non  puo' essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal
fatto  derivano  lesioni  personali  ai  passeggeri  ovvero ai membri
dell'equipaggio.
  Si  applica  la  pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto
deriva la morte di una o piu' persone.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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