Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 350 del 24/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 3 giugno 1976 n. 144)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, punto 3), primo comma, le parole: "e' incrementato della somma di lire 380 miliardi ripartita in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1976, di lire 38 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985 e di lire 23 miliardi per l'anno 1986" sono sostituite con le altre: "e' incrementato della somma di lire 350 miliardi ripartita in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1976, di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985 e di lire 20 miliardi per l'anno 1986". All'articolo 1, punto 3), secondo comma, le parole: "assicurando l'integrale accoglimento, nei limiti delle suddette disponibilita', delle domande di finanziamento regolarmente presentate alla Cassa e relative ad imprese insediate nel Mezzogiorno ovvero in zone in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore" sono sostituite con le altre: "assicurando alle imprese insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilita' di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovra' essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri". All'articolo 1, punto 3), e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato di lire 50 miliardi, mediante versamento da parte del Tesoro dello Stato di lire 10 miliardi per l'anno 1976 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1977 e 1978". All'articolo 1, dopo il punto 3), e' inserito il seguente: "3-bis) Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad apportare la somma di lire 45 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1977, 1978 e 1979. Il terzo comma dell'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito con il seguente: "Le disponibilita' esistenti su detto fondo speciale saranno utilizzate dalla sezione per ridurre il costo del denaro delle operazioni di finanziamento a favore di cooperative, nonche', nel limite fino al 10 per cento, per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'assistenza istituzionale svolta a favore della cooperazione, con quelle modalita' che verranno determinate su proposta del comitato esecutivo della sezione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio "". All'articolo 1, punto 4), secondo comma, dopo le parole: "di complessive lire 42.000 milioni", sono introdotte le seguenti altre: ", per ciascuno degli anni suddetti,". All'articolo 1, punto 4), l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a conferire, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, la somma di lire 42.000 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4)". All'articolo 2, al primo, secondo e terzo comma, le parole: "138 miliardi" sono sostituite dalle altre: "148 miliardi". All'articolo 3, al primo comma, dopo le parole: "sempre che" sono aggiunte le altre: "il relativo investimento sia superiore a 4 miliardi di lire e". All'articolo 5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I termini previsti dal primo comma dell'articolo 1 e dal terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, sono prorogati al 30 settembre 1976". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 maggio 1976 LEONE MORO - DONAT-CATTIN - COLOMBO - ANDREOTTI - BISAGLIA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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