Legge Ordinaria n. 350 del 24/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 3 giugno 1976 n. 144)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156,
recante    provvidenze    urgenti    a    favore   dell'industria   e
dell'artigianato, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1, punto 3), primo comma, le parole: "e' incrementato
della  somma  di  lire  380  miliardi ripartita in ragione di lire 15
miliardi per l'anno 1976, di lire 38 miliardi per ciascuno degli anni
dal  1977  al  1985  e  di  lire  23  miliardi  per l'anno 1986" sono
sostituite  con  le  altre:  "e' incrementato della somma di lire 350
miliardi ripartita in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1976, di
lire  35  miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985 e di lire
20 miliardi per l'anno 1986".
  All'articolo 1, punto 3), secondo comma, le parole:
  "assicurando  l'integrale  accoglimento,  nei limiti delle suddette
disponibilita',   delle   domande   di   finanziamento   regolarmente
presentate alla Cassa e relative ad imprese insediate nel Mezzogiorno
ovvero  in  zone  in  cui  si  manifestino  fenomeni  di  depressione
economica  o  problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali
di  settore"  sono sostituite con le altre: "assicurando alle imprese
insediate  nel  Mezzogiorno  il  60 per cento delle disponibilita' di
finanziamento  e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare
riguardo  a  quelle  in  cui  si  manifestino fenomeni di depressione
economica  o  problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali
di  settore.  Nel  caso  che il 60 per cento non venga esaurito dalle
domande  relative  al  Mezzogiorno  esso dovra' essere destinato alle
zone rimanenti con gli stessi criteri".
 All'articolo 1, punto 3), e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Il  fondo  di  dotazione  della  Cassa per il credito alle imprese
artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949,
e  successive  modificazioni ed integrazioni, e' aumentato di lire 50
miliardi, mediante versamento da parte del Tesoro dello Stato di lire
10  miliardi per l'anno 1976 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli
anni 1977 e 1978".
  All'articolo 1, dopo il punto 3), e' inserito il seguente:
  "3-bis)  Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad apportare la somma
di  lire  45 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione
speciale  per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca
nazionale  del  lavoro  con  decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  15  dicembre  1947, n. 1421. Detta somma sara' iscritta
nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del tesoro in
ragione  di  lire  15  miliardi  per ciascuno degli anni 1977, 1978 e
1979.
  Il  terzo comma dell'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970,
n.  745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, e' sostituito con il seguente:
  "Le  disponibilita'  esistenti  su  detto  fondo  speciale  saranno
utilizzate  dalla  sezione  per  ridurre  il  costo  del denaro delle
operazioni  di  finanziamento  a  favore di cooperative, nonche', nel
limite  fino  al  10  per  cento,  per la concessione di contributi a
favore  delle  associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela  del  movimento  cooperativo,  riconosciute  dal Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  ai  sensi dell'articolo 5 del
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, per
l'assistenza  istituzionale  svolta  a favore della cooperazione, con
quelle  modalita'  che  verranno determinate su proposta del comitato
esecutivo  della  sezione,  con  decreto  del Ministro per il tesoro,
sentito  il  Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
"".
  All'articolo  1,  punto  4),  secondo  comma,  dopo  le parole: "di
complessive  lire 42.000 milioni", sono introdotte le seguenti altre:
", per ciascuno degli anni suddetti,".
  All'articolo   1,  punto  4),  l'ultimo  comma  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a conferire, per ciascuno
degli anni 1976 e 1977, la somma di lire 42.000 milioni al patrimonio
dell'IMI  per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo
comma del presente punto 4)".
  All'articolo  2,  al  primo, secondo e terzo comma, le parole: "138
miliardi" sono sostituite dalle altre: "148 miliardi".
  All'articolo  3,  al primo comma, dopo le parole: "sempre che" sono
aggiunte  le  altre:  "il  relativo  investimento  sia  superiore a 4
miliardi di lire e".
  All'articolo 5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "I  termini  previsti dal primo comma dell'articolo 1 e dal terzo e
quarto  comma  dell'articolo  3 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101,
sono prorogati al 30 settembre 1976".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 maggio 1976

                                LEONE

                                                MORO - DONAT-CATTIN -
                                                COLOMBO - ANDREOTTI -
BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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