Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 352 del 10/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 4 giugno 1976 n. 146)
Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La presente legge, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, istituisce un regime di aiuti allo scopo di preservare e incrementare l'attivita' agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane ed in talune zone svantaggiate, comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975. Il regime di aiuti previsto dalla presente legge comprende le seguenti misure: a) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennita' compensativa annua per la durata di cinque anni determinata entro i limiti ed alle condizioni stabiliti nei successivi articoli 5 e 6; b) concessione delle provvidenze previste dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, agli imprenditori agricoli che presentano il piano di sviluppo di cui allo articolo 14 della stessa legge a condizioni di maggior favore secondo quanto stabilito al successivo articolo 10; c) concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonche' per la produzione zootecnica, alle condizioni di cui al successivo articolo 12; d) concessione di aiuti agli investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile di lavoro alle condizioni di cui al successivo articolo 13. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplinano entro sei mesi con proprie leggi e pongono in atto il regime di aiuti previsto dalla presente legge in conformita' alle norme della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, a norma dei rispettivi statuti speciali nonche' a norma della direttiva comunitaria n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2, nonche' gli articoli 5, 28 e 62 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
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