Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 392 del 22/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 10 giugno 1976 n. 152)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di eta' per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di eta' per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente l'elevazione del limite di eta' per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con le seguenti modificazioni: dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente: "Art. 3-bis. - In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 2 del presente decreto e per un periodo di un anno a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i piu' bassi limiti di eta' rispettivamente previsti dagli articoli 26 e 93 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 e dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090. In tal caso la cessazione dal servizio si considera ad ogni effetto avvenuta per eta'". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 maggio 1976 LEONE MORO - BONIFACIO - STAMMATI - FORLANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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