Novità: RetroNews - emeroteca digitale dal 1668 ad oggi



Legge Ordinaria n. 62 del 29/03/1976 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1976 n. 84)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, concernente interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  30  gennaio  1976,  n. 9, concernente interventi
urgenti   in   favore   dei  lavoratori  di  aziende  in  particolari
condizioni, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    all'articolo 1:
      al quarto comma, le parole: "per un periodo non superiore a sei
mesi,", sono sostituite dalle seguenti:
      "fino al 30 settembre 1976";
    sempre al quarto comma, viene aggiunto il seguente periodo:
    "Allo  stesso  trattamento  sono  ammessi  anche i dirigenti, con
l'applicazione  del  limite  previsto dall'articolo 15 della legge 20
maggio 1975, n. 164";
    dopo il quarto comma, viene inserito il seguente:
    "Il  detto trattamento di integrazione spetta anche ai lavoratori
licenziati  in  occasione  della  liquidazione  dell'impresa  o della
cessazione  dell'attivita'  produttiva  che  abbiano  proposto azione
giudiziaria avverso il licenziamento, salvo il definitivo regolamento
dei rapporti dopo la definizione della controversia".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 marzo 1976

                                LEONE

                                                MORO - DONAT-CATTIN -
                                                COLOMBO - ANDREOTTI -
TOROS

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)