Legge Ordinaria n. 688 del 08/10/1976 (Pubblicata nella G.U. del 9 ottobre 1976 n. 270)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche, verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542,
recante  interventi  urgenti  per  le  popolazioni della zona colpita
dall'inquinamento  da  sostanze tossiche verificatosi in provincia di
Milano il 10 luglio 1976, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  2,  il  quinto,  il  sesto  e  il  settimo comma sono
sostituiti con i seguenti:
  "Alla  erogazione  delle  somme  relative provvede, anche in deroga
alle  norme vigenti, il presidente della giunta regionale con mandato
diretto  o mediante apertura di credito a favore del presidente della
giunta provinciale o dei sindaci dei comuni interessati.
  Il  presidente  della giunta regionale forma ogni mese un analitico
rendiconto delle spese erogate a norma del comma precedente, che deve
essere  pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e trasmesso
al consiglio regionale e al commissario del Governo.
  Il  presidente  della  giunta  provinciale e i sindaci formano ogni
mese  un  analitico  rendiconto  delle  spese  erogate  in  base alle
aperture   di  credito  di  cui  al  precedente  quinto  comma  e  lo
trasmettono al presidente della giunta regionale";
   il decimo e l'undicesimo comma sono sostituiti con i seguenti:
  "Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente terzo comma
il  presidente  della  giunta  regionale,  il presidente della giunta
provinciale  e  i  sindaci  dei comuni interessati possono stipulare,
anche in deroga alle norme vigenti, contratti a trattativa privata.
  Qualora   per  motivi  d'urgenza  sia  stato  necessario  procedere
all'immediato  acquisto  di  materiale di pronto impiego o assicurare
altre   prestazioni  senza  che  siano  stati  stipulati  i  relativi
contratti   anteriormente   alla   entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge,  il  presidente  della giunta regionale, il presidente
della   giunta  provinciale  e  i  sindaci  provvedono  con  atti  di
riconoscimento  di  debito ai quali si applicano le deroghe di cui al
precedente comma" ;
    al  tredicesimo comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: ";
tale  rendiconto,  per  la parte in cui si riferisce a spese relative
all'esercizio  di  funzioni  delegate,  e'  altresi' trasmesso per il
controllo alla Corte dei conti".

  All'articolo   3,   quarto  comma,  le  parole:  "sei  mesi",  sono
sostituite con le seguenti: "un anno".

  All'articolo   4,   secondo  comma,  alle  parole:  "ai  lavoratori
agricoli", e' premessa la parola: "nonche'".

  All'articolo  6,  primo  comma,  le  parole: "pensione sociale e di
rendita",  sono  sostituite  con  le seguenti: "pensione sociale o di
rendita";
    al  secondo  comma,  le parole: "l'esclusione e l'esonero, che da
solo  e  cumulati"  sono  sostituite con le seguenti: "l'esclusione o
l'esonero, che da soli o cumulati";
    al  quarto  comma,  dopo le parole: "e successive modificazioni",
sono  aggiunte  le  seguenti:  "nonche'  a  carico  del Ministero del
tesoro,  ai  mutilati  e  invalidi  di  guerra titolari di pensione o
assegni ai sensi delle leggi vigenti".

  All'articolo  7,  gli  ultimi  due  commi  sono  sostituiti  con il
seguente:
  "L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla
base  di  un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha
subito gravi danni per effetto dell'inquinamento tossico".

  All'articolo  8,  secondo comma, le parole: "e' attribuita in parti
eguali  a  ciascun contitolare", sono sostituite con le seguenti: "e'
corrisposta  previa  presentazione  di  domanda  a firma congiunta di
ciascun contitolare";
    gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente:
  "L'erogazione  ha  luogo su domanda dell'interessato da presentarsi
alla sede provinciale di Milano dell'INPS entro 180 giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente decreto-legge sulla base di un
certificato   del   sindaco  provante  che  l'interessato  sia  stato
gravemente danneggiato nella propria attivita' lavorativa per effetto
dell'inquinamento di sostanze tossiche".

  Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-bis:
  "Le certificazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di
cui  ai  precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente decreto-legge sono
richieste direttamente dagli enti eroganti ai comuni di residenza dei
presentatori delle domande".

  All'articolo  9  le  parole:  "far  tempo",  sono sostituite con le
seguenti: "a far tempo".

  All'articolo  12,  secondo  comma,  e' aggiunto in fine il seguente
periodo:  "Le  spese  di  viaggio  e  di  soggiorno sono a carico del
Ministero della sanita'";
    il terzo comma e' soppresso.

  All'articolo  13,  le  parole:  "debitori domiciliati e residenti",
sono sostituite con le seguenti: "debitori domiciliati o residenti".

  All'articolo 17, il secondo comma e' sostituito con il seguente:
  "Nei  limiti  delle  somme  anticipate,  lo Stato e la regione sono
surrogati   ai   beneficiari   delle  anticipazioni  nel  diritto  al
risarcimento  dei  danni  patrimoniali  nei confronti degli eventuali
responsabili,  salvo l'obbligo della regione di restituire allo Stato
le somme eventualmente recuperate".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 ottobre 1976

                                LEONE

                                       ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO

                                       Visto,    il    Guardasigilli:
BONIFACIO
 

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