Legge Ordinaria n. 786 del 30/11/1976 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1976 n. 326)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
recante   modificazioni   al   regime   fiscale  di  alcuni  prodotti
petroliferi  e  del  gas  metano  per  autotrazione,  con le seguenti
modificazioni:

  All'articolo 6 il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "E'  vietato  l'impiego  di benzolo, toluolo e xiloli nonche' degli
idrocarburi  paraffinici,  oleofinici  o  naftenici come carburanti o
lubrificanti,  sia  da  soli  che  in miscela tra loro o con prodotti
petroliferi".

  All'articolo  8,  al primo comma, dopo la parola: "CV", e' aggiunta
la seguente: "fiscali";

  all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
  "Gli  aumenti  derivanti dal presente comma si applicano alle tasse
di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto".

  Dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  9-bis.  - Per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali
il  peso  complessivo  a  pieno  carico e conseguentemente la portata
utile  siano  modificati  senza l'obbligo di preventivo aggiornamento
della carta di circolazione, in virtu' dei decreti del Ministro per i
trasporti,  emanati  ai  sensi  dell'articolo  9 della legge 5 maggio
1976, n. 313, la portata cui va commisurata la tassa di circolazione,
in  deroga  a  quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2 del
testo  unico  delle tasse automobilistiche, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39,  e' quella
risultante dall'applicazione dei decreti ministeriali predetti.
  La  norma  di  cui  al  precedente  comma  non  si  applica per gli
autoveicoli  e  i  loro  rimorchi,  per i quali risulti espressamente
annotato  sulla  carta  di circolazione che le disposizioni di cui ai
suddetti decreti ministeriali non hanno effetto nei loro confronti.
  La   diversa  misura  della  tassa  di  circolazione  eventualmente
derivante   dalla   variazione   di  portata,  disposta  dai  decreti
ministeriali  indicati  ai  precedenti commi, ha effetto per le tasse
corrisposte  successivamente  alla  data  di applicazione dei decreti
stessi.
  Il  peso  complessivo  a pieno carico e l'eventuale peso potenziale
dei  veicoli  e  le  relative  portate, nonche' il peso rimorchiabile
delle   motrici,   quali   risultano  dall'applicazione  dei  decreti
ministeriali   richiamati   ai  precedenti  commi,  sostituiscono  le
corrispondenti  caratteristiche  indicate sulla carta di circolazione
anche  agli  effetti  dell'applicazione  del  testo unico delle norme
sulla  circolazione  stradale,  approvato  con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.
  Art.  9-ter.  -  Per  gli  autoveicoli  e gli autoscafi omologati o
approvati   a   partire   dal  1  luglio  1977,  la  formula  per  la
determinazione  della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto
o  a ciclo Diesel a quattro tempi, di cui al punto 1) dell'articolo 3
del  testo  unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,
e' sostituita dalla seguente:

---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----

                                dove:

    n = numero dei cilindri;
    V  = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per
la corsa) espressa in cm3.

  Immutata rimane la determinazione della potenza ai fini fiscali dei
motori  a  ciclo  Otto  o  a ciclo Diesel a due tempi, risultante dal
combinato  disposto dei punti 1) e 2) dell'articolo 3 del testo unico
richiamato al comma precedente.
  A partire dal 1 luglio 1977, la formula per la determinazione della
potenza  ai  fini  fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a
quattro  tempi,  stabilita  dal primo comma del presente articolo, si
applica,  se piu' favorevole, anche agli autoveicoli e agli autoscafi
omologati  o  approvati  anteriormente  alla predetta data, a domanda
degli  intestatari  dei  relativi  documenti di circolazione e previo
aggiornamento dei documenti stessi da parte dei competenti uffici".
 

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