Legge Ordinaria n. 888 del 24/12/1976 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1977 n. 3)
Modifica dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, riguardante la durata del mandato della rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A modifica del disposto dell'articolo 1, secondo comma, lettera b),
della  legge 14 ottobre 1974, n. 525, i rappresentanti degli studenti
negli  organi  di governo universitario, previsti dall'articolo 9 del
decreto-legge  1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono nominati per un periodo di
due anni.
 

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