Legge Ordinaria n. 898 del 24/12/1976 (Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1977 n. 8)
Nuova regolamentazione delle servitù militari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In   vicinanza   delle   opere   ed   installazioni   permanenti  e
semipermanenti  di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero,
delle  basi  navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni
radar   e  radio,  degli  stabilimenti  nei  quali  sono  fabbricati,
manipolati  o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei
campi  di  esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprieta'
puo'  essere  soggetto  a limitazioni secondo le norme della presente
legge.
  Tali  limitazioni  sono  stabilite  nella  durata massima di cinque
anni,  salvo  quanto  previsto  dal successivo articolo 10, e debbono
essere  imposte  nella  misura direttamente e strettamente necessaria
per il tipo di opere o di installazioni di difesa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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