Legge Ordinaria n. 121 del 04/04/1977 (Pubblicata nella G.U. del 18 aprile 1977 n. 104)
Norme modificative della legge 7 giugno 1975, n. 259, relativa al personale non insegnante delle Università.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Al  personale  di  cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n.
259,  a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge,
e'   corrisposta  una  somma  di  lire  23  mila  mensili  che  sara'
assoggettata unicamente alle ritenute erariali.
  L'assegno  ad  personam di cui allo stesso articolo 2 della legge 7
giugno 1975, n. 259, viene pertanto riassorbito nella stessa misura e
con  la  stessa  decorrenza, restando in godimento la somma di lire 7
mila  riassorbibile  con  i  criteri  previsti  dal secondo comma del
citato articolo 2.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 4 aprile 1977

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - MALFATTI -
                                                             STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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