Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 127 del 04/04/1977 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1977 n. 105)
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, e' sostituito dal seguente: "Hanno diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee gia' stabiliti o che desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' indipendente. Tale diritto e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza: a) al coniuge ed ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno; b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, la autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui al primo e secondo comma si stabiliscono, rilascia un documento denominato "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunita' europee", conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno. Tale documento e' valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio ed e' automaticamente rinnovabile. Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non firmano la validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere ritirata ai cittadini di cui al primo comma per il solo fatto che non esercitano piu' un'attivita' in seguito ad incapacita' temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio. Alle persone di cui alle lettere a) e b) del secondo comma che non siano cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee e' rilasciato un documento di soggiorno di validita' uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte. Per il rilascio della carta e del documento di soggiorno, gli interessati possono essere invitati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica ed a fornire la prova che rientrano nella categoria di persone indicate al primo od al secondo comma del presente articolo. I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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