Legge Ordinaria n. 128 del 04/04/1977 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1977 n. 105)
Estensione ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea beneficiari del diritto di rimanere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1251/70 del 29 giugno 1970, delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Ai  cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea
che  si  trovano  nel  territorio dello Stato i sensi del regolamento
(CEE)  n.  1251/70  del  29  giugno  1970,  relativo  al  diritto dei
lavoratori  e  dei  loro  familiari di rimanere sul territorio di uno
Stato  membro  dopo  aver  occupato  un impiego, nonche' ai familiari
medesimi,  si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli  6, 7, 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre  1965,  n.  1656,  recante  norme  sulla  circolazione ed il
soggiorno  dei cittadini degli Stati membri della Comunita' economica
europea.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 aprile 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - COSSIGA -
                                                    FORLANI - ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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