Legge Ordinaria n. 14 del 24/01/1977 (Pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 1977 n. 33)
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1 maggio 1945, di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 226.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  termini di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 1965, n. 226,
concernente  la  regolarizzazione  delle  posizioni  assicurative dei
profughi  giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero
di  Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1 maggio 1945, sono
riaperti  per  sei  mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 gennaio 1977

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - ANSELMI

                                                  Visto,           il
Guardasigilli: BONIFACIO
 

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