Legge Ordinaria n. 189 del 02/05/1977 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1977 n. 131)
Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e alla tabella n. 1 annessa alla legge stessa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella  colonna 3 del quadro I "ruolo unico dei generali provenienti
dai  ruoli  normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio"  della  tabella  n.  1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n.
1137, quale risulta successivamente modificata, in corrispondenza del
grado  di  generale  di  divisione,  le parole: "1 anno di comando di
divisione  o  comando  equipollente  anche  se  tenuto  nel  grado di
generale  di  brigata,  salvo che nel grado di generale di brigata si
sia  tenuto il comando di brigata per almeno un anno" sono sostituite
dalle  seguenti: "1 anno di comando di divisione o di zona militare o
comando  equipollente  anche  se  tenuto  nel  grado  di  generale di
brigata,  salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il
comando di brigata o di scuola o istituto militare o di zona militare
per almeno un anno".
  Nella  colonna  3  del  quadro II "ruolo dell'Arma dei carabinieri"
della  tabella  n.  1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive  modificazioni, in corrispondenza del grado di generale di
brigata, dopo le parole: "1 anno di comando di brigata" sono inserite
le seguenti: "o della Scuola ufficiali carabinieri".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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