Legge Ordinaria n. 209 del 05/05/1977 (Pubblicata nella G.U. del 21 maggio 1977 n. 137)
Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma
dell'articolo   1   della   legge  22  febbraio  1968,  n.  115,  per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50,  a  favore  delle  imprese  danneggiate da pubbliche calamita' e'
elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni.
  Il  limite di spesa di lire 7.050 milioni, previsto dal primo comma
dell'articolo   1   della   legge   19   luglio  1971,  n.  582,  per
l'applicazione   delle   provvidenze   di   cui  all'articolo  5  del
decreto-legge   15   dicembre   1951,   n.   1334,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
9.050 milioni.
  Il  limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma
dell'articolo  1  della  legge  22  febbraio  1968,  n.  115,  per la
concessione  delle  provvidenze  contemplate  nell'articolo 7-bis del
citato  decreto-legge  15  dicembre  1951,  n.  1334, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  13  febbraio 1952, n. 50, e' elevato, a
lire, 3.230 milioni.
  La  maggiore  spesa prevista dal primo e secondo comma del presente
articolo  sara'  iscritta  nello  stato di previsione della spesa del
Ministero  del  tesoro per lo anno 1977; quella di cui al terzo comma
in   quello   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato per l'anno 1977.
 

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