Legge Ordinaria n. 23 del 12/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1977 n. 42)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, concernente interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche nelle province di Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831,
concernente  interventi  urgenti  nel  settore  delle opere pubbliche
nelle  province di Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali
eventi   alluvionali  dell'ottobre-novembre  1976,  con  le  seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
    "Un  ulteriore  contributo  speciale  di  lire  24.000 milioni e'
assegnato  alla  regione  siciliana  quale  concorso  dello Stato per
interventi   urgenti  da  eseguirsi  nelle  zone  delle  province  di
Caltanissetta,  di  Enna,  di  Palermo  e  di Messina particolarmente
danneggiate  dagli  eccezionali eventi alluvionali e franosi dei mesi
di  ottobre,  novembre  e dicembre del 1976 e del mese di gennaio del
1977.".
  All'articolo 1, secondo comma, le parole: "la somma anzidetta" sono
sostituite dalle seguenti; "le somme anzidette".
  All'articolo  1,  secondo  comma, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
  "a)  consolidamento  degli  abitati, riattamento e ripristino delle
abitazioni  danneggiate,  ai  sensi del decreto legislativo 12 aprile
1948, n. 1010, e successive modificazioni;".
  All'articolo  1,  secondo  comma, alla lettera b) sono aggiunte, in
fine,  le parole: "secondo le caratteristiche dell'edilizia economica
e popolare".
  All'articolo 1, secondo comma, alla lettera c), dopo le parole: "di
uso pubblico," sono aggiunte le parole:
  "compresi quelli scolastici,".
  All'articolo 1, secondo comma, e' soppressa la lettera d).
  All'articolo  1,  terzo  comma,  le  parole:  "1.500 milioni", sono
sostituite dalle seguenti: "500 milioni".
  All'articolo 1, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli  stanziamenti  indicati  nel primo e nel secondo comma saranno
iscritti  nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
tesoro   per   l'importo   di  lire  7.000  milioni  per  l'esercizio
finanziario  1977, di lire 16.500 milioni per l'esercizio finanziario
1978 e di lire 16.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979.".
  All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "La  Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune
di  Trapani  mutui  fino  alla concorrenza di lire 15.000 milioni per
provvedere alla costruzione della fognatura di quella citta'.".
  All'articolo 2, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  "L'entita' e la progressione dei singoli mutui sara' determinata in
modo  da  consentire  la  razionale  esecuzione dell'opera per grandi
lotti funzionali e nei tempi tecnici piu' brevi.".
  All'articolo  3,  primo  comma,  le  parole: "27.000 milioni", sono
sostituite  dalle  seguenti:  "28.000  milioni", e le parole: "10.000
milioni", sono sostituite dalle seguenti: "11.000 milioni".
  All'articolo  3,  secondo  comma, la parola: "Lezzi", e' sostituita
dalla parola: "Lenzi".
  All'articolo 3, secondo comma, dopo la parola:
  "Baiata,",  sono aggiunte le seguenti: "quanto a lire 1.000 milioni
per gli interventi nel bacino del torrente Forgia,".
  All'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  l'esecuzione  dei lavori di pronto intervento e di ripristino
definitivo  delle  strade  statali  e  delle autostrade gestite dalla
Azienda  nazionale autonoma delle strade nel territorio della regione
siciliana, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa,
da  eseguirsi,  sentita  la  medesima  regione,  con  i miglioramenti
tecnici  indispensabili, a cura della predetta azienda autorizzato lo
stanziamento  di  lire  15.000  milioni  da iscriversi nello stato di
previsione  della  spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione
di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977, di lire 6.500
milioni  per l'esercizio finanziario 1978 e di lire 4.500 milioni per
l'esercizio finanziario 1979".
  All'articolo 4 e' aggiunto in fine, il seguente comma:
  "Per   il  ripristino  dei  fondali  del  porto  di  Trapani  e  il
prolungamento della scogliera di tramontana a difesa del suo litorale
e  dell'abitato, e' autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni
da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori  pubblici  in  ragione  di  lire  500  milioni per l'esercizio
finanziario  1977  e  di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario
1978.".
  Dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
  "Art. 4-bis. - Su apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa  del  Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
1977  e'  autorizzato  uno  stanziamento  di  lire  500  milioni  per
provvedere  all'effettuazione  di indagini, rilievi, sondaggi, lavori
provvisionali,  prove di laboratorio necessari per i primi interventi
urgenti  di  consolidamento  e di ripristino delle pendici della zona
archeologica  della  valle  dei  templi in Agrigento, interessate dal
movimento franoso del 25 dicembre 1976.
  Per  l'espletamento  dei  compiti  di  cui  al  precedente comma il
Ministro   per  i  lavori  pubblici  puo'  avvalersi  dell'opera  del
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e di esperti anche stranieri e
trasmettera'  al  Parlamento e alla regione siciliana, entro tre mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente  decreto-legge,  una  relazione  sul  lavoro  svolto e sulle
soluzioni tecniche proposte.".
  All'articolo  5,  primo  comma,  le  parole: "14.500 milioni", sono
sostituite dalle seguenti: "18.500 milioni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 febbraio 1977

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - GULLOTTI -
                                                   MORLINO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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