Legge Ordinaria n. 267 del 06/06/1977 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1977 n. 153)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, concernente la soppressione dell'E.G.A.M. e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'I.R.I. e all'E.N.I.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103,
concernente  la  soppressione  dell'E.G.A.M.  e  provvedimenti per il
trasferimento delle societa' del gruppo all'I.R.I. ed all'E.N.I., con
le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1, secondo comma, dopo le parole: "sono assegnate in",
e' inserita la seguente: "autonoma".
  All'articolo  2  il  secondo  e  il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
  "Entro  il  termine  improrogabile  di  cinque  mesi dalla data del
presente  decreto  i  due  enti  provvedono,  nel  quadro di organici
programmi di settore:
    1)  alla  individuazione  delle  societa'  o  degli  stabilimenti
suscettibili di gestione economicamente equilibrata;
    2)  alla  individuazione  delle  societa'  o  degli  stabilimenti
risanabili, anche mediante riconversione, ed alla predisposizione dei
relativo  piano di risanamento, tenuto anche conto del loro interesse
strategico ai fini della economia nazionale;
    3)  alla individuazione delle societa' o degli stabilimenti per i
quali  e'  conveniente,  attese  le  finalita'  proprie del sistema a
partecipazione  statale,  promuovere la cessione a privati o ad altro
ente di gestione;
    4)  alla  individuazione delle societa' o degli stabilimenti che,
per qualsiasi motivo, non siano suscettibili di economica gestione ed
alla predisposizione del relativo piano di liquidazione.
    L'E.N.I.  provvede  alla  costituzione di uno specifico strumento
per  il  coordinamento  dell'attivita'  delle aziende assegnategli in
gestione fiduciaria operanti nel settore minerario-metallurgico e per
l'approvvigionamento,  anche  sul mercato estero, delle materie prime
all'uopo  necessarie. A tal fine utilizza, oltre il proprio, altresi'
il personale della Societa' italiana miniere - Italminiere S.p.a.
    Ai  fini  degli  ulteriori  aggiornamenti  delle indagini e studi
previsti dal primo comma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1973, n.
69,  il  Ministro  per  l'industria,  il commercio e l'artigianato e'
autorizzato a stipulare con l'E.N.I. apposite convenzioni. Alla spesa
relativa  si  provvede  con  apposito  stanziamento  sullo  stato  di
previsione  della spesa del Ministero dell'industria, dei commercio e
dell'artigianato".
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Nello  stesso  termine  di  cui all'articolo precedente i due enti
sottopongono  al  Ministro  per  le  partecipazioni statali programmi
articolati  per  settore,  con  evidenziazione  delle  motivazioni di
ordine  tecnico  industriale,  dei  costi  e  della  incidenza  sulla
occupazione,  che prevedano la messa in liquidazione entro il termine
massimo  del  31  ottobre  1977  delle  imprese o stabilimenti di cui
all'articolo  2,  secondo  comma, n. 4), e la realizzazione, entro il
termine  massimo  di  tre  anni, dei piani di cui allo stesso secondo
comma, n. 2). Per il settore minerario metallurgico il programma deve
prevedere  gli  interventi  da  effettuarsi  in concorso con gli enti
delle  regioni  a  statuto  speciale,  anche  attraverso la eventuale
acquisizione delle quote di partecipazione all'uopo necessarie.
  I  programmi di cui al precedente comma devono indicare le esigenze
di  mobilita'  della  manodopera  anche  in  rapporto  a  progetti di
ristrutturazione,  riconversione e attivita' sostitutive, in modo che
sia   garantita   la   continuita'   di   occupazione   in  attivita'
economicamente valide delle partecipazioni statali od, eventualmente,
ove  possibile, in imprese private, per i dipendenti delle aziende da
porre   in  liquidazione  senza  pregiudizio  per  eventuali  accordi
sindacali intesi a favorire la mobilita'.
  Su  proposta  del  Ministro  per  le partecipazioni statali il CIPE
delibera   sui   programmi   entro   il   termine   improrogabile  di
quarantacinque  giorni  dalla  loro  presentazione  e  comunque dalla
scadenza  del  termine  di  cui  al  precedente  primo  comma, previa
acquisizione  dei  pareri  della commissione interregionale, prevista
dall'articolo  13  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,  e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori presenti
in  seno  al  C.N.E.L.,  nonche' delle organizzazioni imprenditoriali
delle aziende a prevalente partecipazione statale. Tali pareri devono
essere espressi entro venti giorni dalla richiesta.
  Il Ministro per le partecipazioni statali sulla base delle delibere
del CIPE sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri:
    a)  il trasferimento all'I.R.I. e all'E.N.I. delle partecipazioni
azionarie  relative alle societa' rientranti nelle categorie indicate
ai numeri 1) e 2) del secondo comma del precedente articolo 2;
    b)  la  cessione  delle  societa' o degli stabilimenti rientranti
nella  categoria  indicata  al n. 3) del secondo comma del precedente
articolo 2;
    c)  la  messa  in stato di liquidazione delle societa' rientranti
nella  categoria  indicata  al n. 4) del secondo comma del precedente
articolo 2.
    Qualora  i  provvedimenti  approvati a norma del comma precedente
comportino  oneri  aggiuntivi non previsti, la loro attuazione rimane
subordinata   all'approvazione   dei   corrispondenti   provvedimenti
legislativi di copertura finanziaria.
    Il   Ministro   per  le  partecipazioni  statali  riferisce  alle
competenti  commissioni  parlamentari entro il 30 settembre 1977 e il
30  aprile  1978  sullo  stato  di attuazione del presente decreto ed
entro  il  mese  di  dicembre  del  1978  e  del  1979 sullo stato di
attuazione del programma".
  All'articolo  4,  ultimo  comma,  sono  soppresse  le  parole:  "il
personale   delle   quali   e'   utilizzato  nelle  societa'  di  cui
all'articolo  1  in modo da salvaguardarne l'efficienza tecnica ed il
coordinamento settoriale".
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Il  comitato  dura  in  carica  un anno dall'entrata in vigore del
presente  decreto ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro per le
partecipazioni statali.
  Il  comitato  promuove  la  verifica approfondita dei bilanci delle
societa' di cui al secondo comma dell'articolo 1, a partire da quelli
relativi all'esercizio 1973.
  La  verifica  deve  essere  affidata  a  societa' di certificazione
operanti in Italia da almeno cinque anni.
  Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto il
comitato  presenta  al  Ministro  per  le  partecipazioni statali una
dettagliata  relazione  della  propria gestione, allegandovi apposito
rendiconto.
  Il    Ministro    per    le    partecipazioni   statali   sottopone
all'approvazione   del   Consiglio  dei  Ministri  sulla  base  della
anzidetta  relazione e del programma previsto dal precedente articolo
3:
    a)  le  risultanze  della  liquidazione  delle aziende rientranti
nella   categoria  indicata  al  numero  4)  del  secondo  comma  del
precedente articolo 2;
    b) le risultanze della gestione del comitato di liquidazione".
  All'articolo 6 il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  personale  impiegatizio  e salariato in servizio alla data del
presente  decreto  presso  l'E.G.A.M.  e  presso le societa' indicate
nell'ultimo  comma  del  precedente  articolo  4,  e' trasferito, con
salvezza  dei  diritti  acquisiti,  all'I.R.I. o all'E.N.I., ovvero a
societa'  del primo o del secondo gruppo, ivi comprese le societa' di
cui al secondo comma del precedente articolo 1";
  al  secondo  comma  dopo  la  parola:  "personale" sono inserite le
altre: "impiegatizio e salariato".
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "E'  autorizzata  per  l'anno finanziario 1977 la spesa di lire 150
miliardi  per  provvedere ad urgenti ed inderogabili necessita' delle
societa' di cui al secondo comma del precedente articolo 1.
  Sono altresi' autorizzate le seguenti ulteriori spese:
    a)  di  lire  230  miliardi  per  l'anno 1978 per provvedere alla
copertura  delle perdite alla data del 31 ottobre 1977 delle societa'
da  porre  in  liquidazione  ai sensi dell'articolo 3 e delle perdite
alla data del 31 dicembre 1977 delle altre societa' di cui al secondo
comma del precedente articolo 1;
    b)  di  lire  120  miliardi  da  iscrivere  in ragione di lire 45
miliardi  per  l'anno  1977  e  di  lire 75 miliardi per l'anno 1978,
restando nelle stesse assorbite le autorizzazioni di spesa recate per
gli  stessi anni dalla legge 7 marzo 1973, n. 69, per provvedere alla
definitiva  sistemazione  delle  situazioni  debitorie  del soppresso
E.G.A.M. e delle societa' di cui all'articolo 4, quarto comma.
    Le  somme  di  cui  sopra sono iscritte nello stato di previsione
della  spesa del Ministero delle partecipazioni statali ed erogate al
comitato di liquidazione di cui all'articolo 4.
    La  Cassa  depositi  e  prestiti  e  gli enti di qualsiasi natura
esercenti   il   credito,  le  assicurazioni  e  la  previdenza  sono
autorizzati a scontare le somme di cui al presente articolo, in tutto
o in parte, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o
di  statuto,  in  favore del predetto comitato, il quale sara' a cio'
autorizzato  con  appositi  decreti  da  emanarsi dal Ministro per le
partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro.
    L'autorizzazione  di  spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1978 di
cui  al  decreto-legge  10  dicembre  1976,  n.  832, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  8  febbraio  1977, n. 18, e' versata al
comitato  di  cui all'articolo 4 per le finalita' previste dal citato
decreto-legge".
  All'articolo  8,  al  primo  comma,  le  parole:  "a  valere  sulle
autorizzazioni   stabilite  per  il  medesimo  anno  finanziario  dal
provvedimento  relativo",  sono  sostituite dalle seguenti: "a valere
sulle  autorizzazioni  di  spesa  per  il  medesimo  anno finanziario
relative";
  il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "A  valere  sulle predette autorizzazioni relative al coordinamento
della politica industriale, alla ristrutturazione, alla riconversione
ed  allo sviluppo del settore, un'ulteriore quota di 350 miliardi, da
ripartirsi per miliardi 100 in ciascuno degli anni dal 1978 al 1980 e
per  miliardi 50 nell'anno 1981, e' riservata alle esigenze di cui al
precedente articolo 3".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 giugno 1977

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - BISAGLIA -
                                                   MORLINO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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