Legge Ordinaria n. 28 del 21/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1977 n. 49)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849,
concernente  provvedimenti  urgenti  sulla  proroga  dei contratti di
locazione  e  di  sublocazione degli immobili urbani, con la seguente
modificazione:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "I  contratti  di  locazione e sublocazione di immobili urbani in
corso alla data del 31 dicembre 1976 sono prorogati fino al 30 giugno
1977  e,  qualora  si  tratti  di immobile adibito ad uso di albergo,
pensione o locanda, fino alla data di cui al successivo articolo 2.
    Per  gli  immobili  adibiti  ad  uso  di abitazione la proroga si
applica   limitatamente  ai  contratti  stipulati  con  conduttori  e
subconduttori  che abbiano un reddito complessivo netto non superiore
a  cinque  milioni  e cinquecentomila lire. Il reddito complessivo si
intende  riferito  alla  somma  dei redditi imputati al locatario e a
tutti   i  soggetti  di  imposta  che  abbiano  residenza  anagrafica
nell'alloggio in locazione.
    Sino  alla  predetta  data  del  30  giugno  1977  continuano  ad
applicarsi,  anche  per  i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio,  le  disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228,
convertito  nella  legge  22  maggio  1976,  n. 349, nonche' le altre
disposizioni  speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione
di immobili urbani".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 febbraio 1977

                                LEONE

                                              ANDREOTTI - BONIFACIO -
                                            DONAT-CATTIN - ANTONIOZZI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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