Legge Ordinaria n. 31 del 21/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1977 n. 49)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852,
concernente  proroga  dei  termini di scadenza di alcune agevolazioni
fiscali  in  materia  di  imposta  sul  valore aggiunto e norme nella
stessa  materia  per  le dichiarazioni e i versamenti con le seguenti
modificazioni:
    L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
    "La   dichiarazione   annuale  relativa  all'imposta  sul  valore
aggiunto  dovuta  per l'anno solare precedente deve essere presentata
da  tutti  i contribuenti, compresi quelli considerati negli articoli
31  e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno,
con le modalita' previste dallo stesso decreto.
    Le  annotazioni  di  cui  all'ultimo comma dell'articolo 12 della
legge 12 novembre 1976, n. 751, previste in luogo delle dichiarazioni
mensili,  trimestrali e semestrali, devono essere effettuate entro il
giorno  cinque  del  secondo  mese  successivo  al  mese, trimestre o
semestre  cui  le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni relative
al mese di novembre di ciascun anno devono essere effettuate entro il
22 dicembre successivo.
    I  pagamenti  di  imposta  sul  valore  aggiunto  previsti  dagli
articoli  27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono
essere  effettuati,  a  decorrere  dal  10  febbraio  1977,  a  norma
dell'articolo  12  della  legge  12 novembre 1976, n. 751, ed entro i
termini   stabiliti   rispettivamente   nel   precedente   comma  per
l'effettuazione   delle   annotazioni   e  nel  primo  comma  per  la
presentazione della dichiarazione annuale".
  All'articolo  6,  ultimo  comma,  le  parole  "ad  un milione" sono
sostituite con le seguenti: "a lire cinquecentomila".
  All'articolo 7, sono aggiunte, in fine, le parole: "Si applicano le
disposizioni  previste  dall'articolo  48  del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano quelle
previste  dall'articolo  44  del  citato decreto del Presidente della
Repubblica".
 

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