Legge Ordinaria n. 33 del 12/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1977 n. 52)
Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il   periodo   di   durata  in  carica  delle  attuali  commissioni
provinciali  e  regionali  per  l'artigianato,  nonche'  del comitato
centrale  dell'artigianato,  costituiti a norma della legge 25 luglio
1956,  n.  860, gia' prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364, 17
agosto  1974,  n.  484,  e  10 ottobre 1975, n. 523, e' ulteriormente
prorogato sino al 30 ottobre 1977.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 febbraio 1977

                                LEONE

                                             ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
                                                            - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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