Legge Ordinaria n. 36 del 21/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1977 n. 52)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854,
recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo
e   delle   tasse  sulle  concessioni  governative  con  le  seguenti
modificazioni:

  All'articolo 2, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e
sui  documenti  necessari  per l'ammissione, frequenza ed esami nelle
scuole  ed  istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle
universita'  ed  istituti  di  istruzione  universitari  comprese  le
pagelle,   gli   attestati,   i  diplomi  e  documentazione  similare
rilasciati dalle scuole ed universita' medesime.
  Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
  Art.  3-bis. - Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari
emessi  nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente  decreto  e  regolarmente assoggettati al bollo nelle misure
anteriormente  vigenti,  possono essere integrati dell'imposta dovuta
nelle misure fissate dal precedente articolo 3, senza applicazione di
penalita',  entro  quindici  giorni dalla data di pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto.
  All'integrazione  sara'  provveduto mediante marche per cambiali da
annullarsi  dagli  uffici  del registro e, ove occorra, anche a mezzo
visto per bollo.
  Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati
nei  modi  indicati  dal  precedente comma, conservano la qualita' di
titolo esecutivo sin dalla loro emissione.
  Art.  3-ter. - Le frazioni degli importi dell'imposta proporzionale
di  bollo  sono  arrotondate  a  L.  100 per difetto o per eccesso, a
seconda  che  si  tratti  rispettivamente  di frazioni fino a L. 50 o
superiori a L. 50.
  L'importo minimo dell'imposta suddetta e' stabilito in L. 100.
  All'articolo  4,  al  terzo  comma,  le  parole:  sono dovute, sono
sostituite con le seguenti: sono da corrispondere e sono aggiunte, in
fine,  le parole: Gli aumenti relativi a tasse da corrispondere entro
il  31  dicembre  1976  possono essere versati, senza applicazione di
penalita',  entro  15-  giorni  dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
  All'articolo  5,  nella tabella, seconda colonna, sono soppresse le
parole: , il trasferimento in altra zona e l'ampliamento.
  Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
  Art.  5-bis. - La lettera a) del secondo comma dell'articolo 39 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e'
sostituita dalla seguente:
  "a)  venditori  di  generi  di  monopolio  del  4 per cento se tale
ammontare  non  supera  i 25 milioni e del 2 per cento sull'ammontare
eccedente i 25 milioni".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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