Legge Ordinaria n. 402 del 28/06/1977 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1977 n. 194)
Provvedimenti straordinari per docenti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località Ladine in provincia di Bolzano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  concorsi per soli titoli, di cui all'articolo 19 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  maggio 1974, n. 417, a cattedre di
insegnamento  nelle  scuole di istruzione secondaria ed artistica con
lingua  di  insegnamento  tedesca  e  delle  localita'  Ladine,  sono
banditi,  in  prima  applicazione,  entro  60  giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  per  tutte  le  cattedre  vacanti  e
disponibili  all'inizio  dell'anno scolastico 1977-78, escluse quelle
assegnate  ai  docenti  aventi  titolo  alla  immissione in ruolo per
effetto di leggi speciali.
  Ai  predetti  concorsi  sono  ammessi  a  partecipare  i docenti in
possesso  di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 19 dei decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e in servizio
nell'anno  scolastico  1976-77  con  incarico di insegnamento a tempo
indeterminato.  Ciascun docente puo' presentare domanda per la classe
di  concorso  in  cui  e'  compreso  l'insegnamento  per  il quale e'
incaricato nell'anno scolastico 1976-77.
  Le  nomine  dei  vincitori  dei concorsi di cui al precedente primo
comma saranno effettuate con decorrenza dal 1 ottobre 1977.
  Per  le  cattedre di scuola media l'assegnazione di sede ai docenti
vincitori  dei  predetti  concorsi  e  a  quelli  aventi  titolo alla
immissione  in ruolo, con effetto dal 10 ottobre 1977, ai sensi della
legge  9  agosto  1973,  n.  524,  avverra'  sulla  base di una unica
graduatoria per ciascun tipo di cattedra.
  Con  ordinanza  del  Ministro  per  la pubblica istruzione, saranno
dettate disposizioni per la formazione delle predette graduatorie. In
esse  i  docenti  saranno  iscritti  sulla base della valutazione dei
titoli  di  studio  e  di servizio, ivi compreso il servizio prestato
anteriormente al conseguimento del titolo di studio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 giugno 1977

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - MALFATTI -
                                                             STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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