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Legge Ordinaria n. 403 del 01/07/1977 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1977 n. 194)
Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  fondo  per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo
di  cui  all'articolo  9  della  legge  16  maggio  1970,  n. 281, e'
incrementato  di  lire  330 miliardi per l'anno finanziario 1977 e di
lire 300 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1978 al 1981
per  l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento  e  Bolzano  dei  programmi di intervento nel settore agricolo
concernenti in particolare:
    a)    l'acquisizione,    la    realizzazione,   l'ampliamento   e
l'ammodernamento   di   impianti  di  lavorazione,  trasformazione  e
commercializzazione  di  prodotti  agricoli da parte di cooperative e
loro  consorzi,  con preferenza di quelli aderenti ad associazioni di
produttori riconosciute e la concessione di contributi sulle spese di
gestione  per operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e
vendita  collettiva  di  prodotti  agricoli  e zootecnici da parte di
cooperative e loro consorzi;
    b)  la concessione di contributi sulla spesa ritenuta ammissibile
per  i  progetti  presentati da cooperative e loro consorzi, inseriti
nei   programmi  nazionali  da  rifinanziarsi  sul  FEOGA  -  Sezione
orientamento  - da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti
non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di
disponibilita' finanziarie;
    c)  la concessione del concorso negli interessi sui prestiti fino
a  12  mesi  per  la  conduzione  delle  aziende  agricole  singole o
associate  e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei
prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi;
    d)  la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui
prestiti di esercizio fino a 5 anni, di cui alla legge 5 luglio 1928,
n. 1760;
    e) la trasformazione di passivita' onerose in essere alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  contratte  fino al 31
dicembre  1976,  a favore di cooperative e loro consorzi a condizione
che  la  partecipazione  dei  soci  non sia inferiore al 30 per cento
delle passivita' medesime.
  Le  operazioni  di  prestito  di  cui alle lettere c), d) ed e) del
primo   comma   del   presente  articolo  sono  assistite  dal  Fondo
interbancario  di  garanzia  di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo
comma,  della  legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni
ed integrazioni.
  Le  operazioni creditizie di cui al presente articolo sono regolate
dalle norme vigenti in materia di credito agrario. I tassi massimi di
riferimento  sono  quelli determinati con decreti del Ministro per il
tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
  sentito   il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il
  risparmio.
Per tutte le operazioni creditizie di cui alla presente legge,
consistenti  in  un  concorso regionale nel pagamento degli interessi
sui mutui e sui prestiti, compete alle regioni stabilire la misura di
tale  concorso,  che  si applica nei confronti dei tassi di interesse
praticati dagli istituti di credito.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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