Legge Ordinaria n. 444 del 22/07/1977 (Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1977 n. 207)
Modifica alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, la lettera a)
e' sostituita dalla seguente:
  "a) eta' non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo
quanto  e'  stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del
limite di eta'".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 luglio 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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