Legge Ordinaria n. 503 del 04/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 13 agosto 1977 n. 221)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 313, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  17  giugno  1977,  n.  313,  recante proroga dei
termini  per  la  presentazione della dichiarazione dei redditi delle
persone  fisiche  domiciliate  in  alcuni  comuni  del Friuli-Venezia
Giulia e' convertito in legge con la seguente modificazione:

  All'articolo   1,   dopo  la  parola  "prorogato",  il  periodo  e'
sostituito  con  il  seguente: "al 31 dicembre 1977 il termine per la
presentazione  delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1975
e all'anno 1976".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1977

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - PANDOLFI -
                                                   STAMMATI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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