Legge Ordinaria n. 534 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1977 n. 226)
Modificazioni al codice di procedura penale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  capoverso  dell'articolo  39  del codice di procedura penale e'
sostituito dai seguenti:
  "Se si tratta di delitto tentato e' competente il giudice del luogo
in cui fu commesso l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
  Se  si  tratta  di  reato  permanente  la  competenza appartiene al
giudice del luogo in cui ebbe inizio la consumazione.
  Se si tratta di reato continuato e' competente il giudice del luogo
in  cui fu commesso il reato piu' grave o in caso di pari gravita' il
primo reato".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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