Legge Ordinaria n. 54 del 05/03/1977 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1977 n. 63)
Disposizioni in materia di giorni festivi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  seguenti  giorni  cessano  di  essere  considerati  festivi agli
effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS.
Apostoli Pietro e Paolo.
  A  decorrere  dal  1977 la celebrazione della festa nazionale della
Repubblica  e  quella  della  festa dell'Unita' nazionale hanno luogo
rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica
di novembre.
  Cessano  pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e
4 novembre.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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