Legge Ordinaria n. 546 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1977 n. 227)
Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi
di  maggio  e  settembre 1976 indicati ai sensi degli articoli 1 e 20
del   decreto-legge   13   maggio   1976,  n.  227,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11
del   decreto-legge  18  settembre  1976,  n.  648,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' assegnato alla
regione  Friuli-Venezia  Giulia  un  ulteriore contributo speciale di
lire  375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli
esercizi  dal  1978 al 1981 nonche' un contributo speciale di lire 10
miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi
dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997, che si aggiungono
a  quelli disposti con l'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.
336.
  Con  le somme anzidette la regione provvede alla ricostruzione, con
finalita'   di   sviluppo   economico  sociale  e  di  riassetto  del
territorio,  di  propulsione della produzione industriale e agricola,
di  potenziamento  dei  servizi  d'incremento  da  occupazione, nella
salvaguardia  del patrimonio etnico e culturale delle popolazioni, in
un quadro di sicurezza idrogeologica.
  A  tal  fine  la  regione,  in  armonia con le istanze espresse dai
comuni  interessati, dai loro consorzi e dalle comunita' montane, con
proprie leggi definisce:
    a)  le  direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione e
per  la  formazione  di  un  piano  regionale di sviluppo economico e
sociale  e  di  rinascita a carattere pluriennale articolato in piani
annuali  ed  in  piani  comprensoriali,  con  la individuazione delle
opere,   ivi  comprese  quelle  infrastrutturali  da  realizzarsi  in
collegamento con le regioni finitime;
    b)   le   indicazioni   e   i   termini  per  la  elaborazione  e
l'approvazione  da  parte dei comuni, dei consorzi e delle comunita',
sulla  base  degli indirizzi del piano di cui alla precedente lettera
a),  dei piani annuali comprensoriali di sviluppo alla cui attuazione
provvederanno  gli  stessi  comuni,  consorzi e comunita', tranne per
quanto  riguarda  gli  interventi  di interesse regionale; nonche' le
modalita'  con  cui  la  regione  provvede al coordinamento dei piani
annuali  e  comprensoriali  di  sviluppo  proposti ed approva i piani
annuali  regionali  di  intervento  comprensivi  dei  predetti  piani
comprensoriali;
    c)  i  modi e i tempi per la predisposizione da parte dei comuni,
loro  consorzi  e  comunita' montane, dei piani comprensoriali di cui
alla  precedente  lettera  b)  e  per la individuazione dei territori
omogenei interessati;
    d)  le  norme per la delega di funzione e l'attribuzione di mezzi
finanziari  agli  enti locali, alle comunita' montane, ai consorzi di
comuni   per   gli   interventi  ai  fini  del  risanamento  e  della
ricostruzione  nonche'  per  l'attuazione dei piani comprensoriali di
sviluppo di cui alla lettera b);
    e)  le  norme  per  l'accelerazione  delle procedure di revisione
degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;
    f)  interventi  straordinari  per  l'occupazione giovanile, sulla
base  delle norme contenute nella legge 10 giugno 1977, n. 285, e per
un  programma  di  riqualificazione e di formazione professionale dei
lavoratori, con particolare riguardo agli emigranti e alle donne;
    g) le modalita' per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti
urgenti  ed  indilazionabili,  in attesa della approvazione del piano
regionale;
    h)  il  potere  sostitutivo della regione nei casi di omissione o
ritardi  nell'attuazione  degli  interventi  da parte di enti locali,
comunita' montane e consorzi di comuni.
  Per  la  elaborazione  del  piano  regionale di sviluppo la regione
potra'  avvalersi  degli  apporti  tecnici e scientifici degli uffici
dell'amministrazione  dello  Stato,  di  enti e istituzioni nazionali
nonche' di tutti i possibili apporti esterni.
  Con  legge  regionale  saranno anche determinate le modalita' degli
interventi  e  delle  iniziative  nonche'  le procedure relative, ove
occorra anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla
contabilita'  generale  dello  Stato,  fermo il rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
 

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