Legge Ordinaria n. 572 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 25 agosto 1977 n. 231)
Norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  trattore  agricolo  o forestale si intende qualsiasi veicolo a
motore,  a  ruote  o  a  cingoli,  munito  di almeno due assi, la cui
funzione  risiede  essenzialmente  nella potenza di trazione e che e'
specialmente  concepito  per  tirare,  spingere,  portare  o azionare
determinati  strumenti,  macchine  o  rimorchi  destinati  ad  essere
impiegati  nell'attivita'  agricola  o  forestale.  Il  trattore puo'
essere   equipaggiato   per   il   trasporto   di   un  carico  e  di
accompagnatori.
  La  presente  legge  si  applica soltanto ai trattori, definiti nel
comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi
una  velocita'  massima di costruzione compresa tra 6 e 25 chilometri
orari.
  Per   "scheda  informativa"  e  per  "scheda  di  omologazione"  si
intendono  i  documenti,  i  cui modelli sono stabiliti con i decreti
previsti dal successivo articolo 3, contenenti rispettivamente i dati
caratteristici    del   trattore   ovvero   gli   elementi   relativi
all'omologazione.
  Per  "omologazione  CEE"  si  intende  il provvedimento, emanato ai
sensi  del  successivo articolo 5, attestante che un tipo di trattore
soddisfa  alle  prescrizioni tecniche di cui al successivo articolo 3
nonche' alle verifiche previste dalla scheda di omologazione.
  Per "omologazione nazionale" si intende il provvedimento emanato in
attuazione  della  normativa  nazionale,  anche  se alcune prove sono
effettuate  in  conformita'  delle  direttive  CEE, come precisato al
successivo articolo 9.
  Non  sussiste  la  conformita'  con il prototipo omologato, quando,
rispetto  alla  scheda  informativa,  sono  accertate  divergenze non
autorizzate  a  norma,  della  presente  legge.  Non vi e' divergenza
quando  sono  stati rispettati i valori compresi nei limiti massimo e
minimo  indicati  nei  decreti attuativi delle prescrizioni tecniche,
emanate  dai competenti organi delle Comunita' europee, ovvero quando
in tali decreti attuativi non e' stabilito alcun limite.
  Il  termine  "direttiva"  si riferisce alla direttiva del Consiglio
dei  ministri delle Comunita' europee, adottata in data 4 marzo 1974,
concernente  il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.
Il  termine "direttive particolari" si riferisce a ciascuna direttiva
emanata  dai  competenti organi delle Comunita' europee in attuazione
della direttiva di cui al precedente comma.
  Con   le  dizioni  "Stati  membri"  e  "commissione"  si  intendono
rispettivamente  gli  altri  Stati  membri  e  la  commissione  delle
Comunita' europee.
 

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