Legge Ordinaria n. 583 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1977 n. 232)
Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
        (Contribuzione relativa alla gestione previdenziale)

  A decorrere dal 1 gennaio 1977 l'articolo 26 della legge 4 febbraio
1967, n. 37, e' sostituito dal seguente:
  "Il  contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto
per  la  gestione  invalidita',  vecchiaia  e superstiti e' stabilito
nell'importo di L. 350.000 annue.
  La  misura  del  contributo  predetto a decorre dal 10 gennaio 1978
dovra', per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito
professionale  dichiarato  ai  fini  IRPEF  per  il  precedente  anno
fiscale.
  La percentuale di cui al comma precedente potra' essere variata con
decreto  del  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito
il  consiglio  di  amministrazione  della  Cassa,  in  relazione alle
risultanze  di  gestione  accertate mediante bilancio tecnico redatto
almeno  ogni  quadriennio e quando si manifesti l'opportunita' di una
anticipata compilazione.
  La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal
10 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
  L'iscritto  che  goda  di  trattamento  di  pensione di vecchiaia a
carico  della  Cassa e continui a svolgere attivita' professionale e'
tenuto  al  versamento  del  contributo  in misura ridotta del 50 per
cento.  In  tal  caso  avra'  diritto ad una sola rivalutazione della
pensione,   da   effettuarsi   al  compimento  dei  cinque  anni  dal
pensionamento,   ed  in  ragione,  per  ogni  anno  di  contribuzione
ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale
imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.
  Il contributo non potra', in ogni caso, essere di importo inferiore
a quello stabilito al primo comma del presente articolo.
  Per  i  geometri  neodiplomati  che  iniziano  la  professione e si
iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre
anni di iscrizione, e' ridotto di due terzi.
  I   geometri   iscritti  a  forme  di  previdenza  obbligatoria  in
dipendenza  di  un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra
attivita'  esercitata,  a  decorrere  dal 1 gennaio 1978 sono esclusi
dall'iscrizione  alla  Cassa.  Coloro  che  alla data del 31 dicembre
1977,  pur  trovandosi  nelle condizioni predette, risultano iscritti
alla   Cassa,   cessano   dall'obbligo  dell'iscrizione,  conservando
tuttavia  la  facolta' di proseguire nell'assicurazione con le stesse
modalita' previste dalla presente legge".
 

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