Legge Ordinaria n. 584 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1977 n. 232)
Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  presente  legge  disciplina  gli  appalti  per lavori pubblici,
d'importo  superiore  a  1.000  milioni  di  lire,  IVA  esclusa,  da
aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome, dagli enti locali e
dagli enti pubblici.
  Ai  fini  dell'applicazione  della presente legge la concessione di
sola costruzione e' equiparata all'appalto.
  Le  leggi  emanate  dalle  regioni a statuto ordinario ed a statuto
speciale,  nonche'  dalle  province  autonome  di Trento e di Bolzano
nelle  materie  di  propria  competenza  devono  rispettare, ai sensi
dell'articolo  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  i  principi
contenuti nella presente legge in tema di pubblicita' degli appalti e
di  contenuto  del  bando, di requisiti per concorrere, di divieto di
prescrizioni  tecniche  di effetto discriminatorio, di ammissibilita'
di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonche' di
criteri di aggiudicazione degli appalti e di comunicazione degli atti
agli  organi  della Comunita' economica europea. In mancanza di legge
regionale,  viene  osservata  la  presente  legge  in  tutte  le  sue
disposizioni.   In   caso   di  accertata  inattivita'  degli  organi
regionali,  che  comporti  inadempimento agli obblighi comunitari, si
applica  il  disposto dell'articolo 1, terzo comma, n. 5, della legge
22 luglio 1975, n. 382.
 

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