Legge Ordinaria n. 62 del 17/03/1977 (Pubblicata nella G.U. del 19 marzo 1977 n. 76)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, per il consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2,
concernente consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine
di comuni e province, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  primo  comma,  dopo  le  parole: "crediti a breve
termine",  sono  aggiunte  le seguenti: "comprese le anticipazioni di
tesoreria  e  le  esposizioni  a  breve delle aziende di trasporto di
comuni,  province  e  loro  consorzi", e dopo la parola: "accordati",
sono aggiunte le seguenti: "dai tesorieri";
  al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "La  consistenza  in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve
deve  essere  depurata, ai fini della concessione dei mutui di cui al
primo  comma, delle somme afferenti versamenti effettuati con vincolo
di specifica destinazione".
  All'articolo 2, il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
  "I mutui sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
  Fino  al  31  dicembre  1977  i  cespiti delegabili potranno essere
impegnati,  sino alla concorrenza di importi di spesa gia' deliberati
e   non   concretati   in   mutuo,  a  garanzia  di  mutui  destinati
esclusivamente  ad  opere  pubbliche  obbligatorie, con priorita' per
quelle  indicate dall'articolo 16-bis della legge 16 ottobre 1975, n.
492";
  al  terzo  comma, dopo le parole: "nei confronti", sono aggiunte le
seguenti:  "dei tesorieri", e dopo la parola: "nominativamente", sono
aggiunte le seguenti:
  "al tesoriere";
  al quarto comma sono premesse le parole:
  "Agli  effetti  dei  rapporti  tra  sezione  autonoma  della  Cassa
depositi  e  prestiti  e  i  tesorieri,  le aziende o gli istituti di
credito";
  dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente comma:
  "L'ammortamento  delle  cartelle  di credito comunale e provinciale
puo'  essere  effettuato  per  sorteggio  annuale  o  mediante  altra
modalita'   che  verra'  indicata  nel  decreto  autorizzativo  della
emissione  dei  titoli  di cui all'articolo 2 della parte seconda del
libro  II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913,
n. 453";
  al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "Qualora  entro la predetta data non venga emanato un provvedimento
generale  di  consolidamento  dei debiti degli enti locali il Governo
adottera'  i  provvedimenti  necessari per il pagamento delle rate di
ammortamento  dei  mutui  consolidati  ai  sensi  dell'articolo 1 del
presente decreto".
  All'articolo  4,  secondo  comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
  "Qualora   entro   il   31  dicembre  1977  non  venga  emanato  un
provvedimento generale di consolidamento dei debiti degli enti locali
il Governo adottera' i provvedimenti necessari per il pagamento delle
rate  di  ammortamento  dei  mutui  consolidati ai sensi del presente
articolo".
  All'articolo 5, primo comma, la parola: "ancora", e' sostituita con
la  seguente:  "complessivamente",  e  dopo  le  parole:  "per  altro
titolo", sono aggiunte le seguenti: "compresi i crediti eventualmente
vantati  dalle regioni per anticipazioni concesse su mutui previsti a
pareggio di bilancio";
  il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro, da pubblicarsi nella
Gazzetta  Ufficiale  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto, saranno
stabilite  le modalita' per l'ottenimento delle quote di mutuo di cui
al precedente comma".
  All'articolo  6, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ",
aumentato  della  residua  perdita  di  esercizio  delle  aziende  di
trasporto  dei  comuni,  delle province e loro consorzi, non compresa
nei bilanci degli enti locali";
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "La  sezione  autonoma  per  il credito a breve termine della Cassa
depositi  e  prestiti concede ai comuni e alle province i cui bilanci
presentano  pareggio  economico per l'anno 1976 e disavanzo economico
per  il  1977  le  anticipazioni  di  cui al primo comma del presente
articolo  nella misura che sara' determinata nel decreto ministeriale
di autorizzazione del mutuo a copertura del disavanzo da emanarsi nei
casi  di  cui  sopra  dal  Ministro per l'interno, di concerto con il
Ministro   per  il  tesoro,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento  del bilancio preventivo approvato dal comitato regionale
di controllo. L'anticipazione non potra' superare il 70 per cento del
mutuo   autorizzato  e  sara'  aumentata  della  residua  perdita  di
esercizio  delle  aziende  di  trasporto dei comuni, delle province e
loro consorzi non comprese nei bilanci di detti enti locali".
  All'articolo 8, le parole: "ed alle province" sono sostituite dalle
seguenti:  ",  alle  province  ed alle aziende di trasporto di cui al
primo comma dell'articolo 1"; dopo le parole: "della Cassa depositi e
prestiti", sono aggiunte le seguenti: ", delle anticipazioni previste
da  norme regionali, erogate dalle regioni stesse, in misura comunque
non  superiore  a  quelle  previste,  dal  primo comma del precedente
articolo  6", e sono aggiunte, in fine, le parole: "e, per le aziende
di  trasporto di cui al primo comma dell'articolo 1, i tre dodicesimi
delle entrate proprie accertate nel bilancio dell'anno precedente";
  sono poi aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "Fanno  inoltre eccezione i prefinanziamenti di mutui gia' concessi
per  investimenti  fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei
mutui  medesimi.  I  prefinanziamenti  predetti  non  possono  essere
erogati prima della avvenuta aggiudicazione dei lavori.
  A  decorrere  dal  1977,  nei  contratti  di  tesoreria,  ancorche'
stipulati,  e'  fatto obbligo di prevedere anticipazioni di tesoreria
sino  ad un importo pari ai tre dodicesimi delle entrate afferenti ai
primi tre titoli del bilancio di entrata dell'ente".
  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
  "A  partire  dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sino  al 31 dicembre 1977, i comuni, le province, le loro aziende e i
loro  consorzi,  non  possono  procedere  ad  assunzioni di personale
comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi
bilanci,  ove  le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi
quelli  delle  aziende  ed  esclusi i lavoratori assunti per esigenze
stagionali,  al  di  sopra  di  quello  del  personale  in servizio a
qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.
  Per l'anno 1977 non potra' essere assunto, per mansioni stagionali,
un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.
  Sempre  entro  i  limiti  di cui al primo comma, sono fatti salvi i
rinnovi  o  le  conferme  in  servizio di personale precario comunque
intervenuti  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  e  quella della legge di conversione,
purche' siano oggetto di apposita deliberazione del competente organo
comunale o provinciale.
  Nell'anno  1977  le  province,  i comuni o i loro consorzi che alla
data  di entrata in vigore del presente decreto abbiano deliberato di
assumere la gestione diretta di servizi di trasporto pubblico gia' in
concessione  a privati e provvedano alla gestione diretta dei servizi
predetti,  debbono  limitare  il  numero  del personale da assumere a
quello  esistente  presso le aziende private concessionarie alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  I  concorsi  per  l'assunzione del personale deliberati prima della
data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
si  intendono  validi  nei  limiti di cui al primo comma del presente
articolo".
  Dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti articoli:
  "Art.  9-bis.  -  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del presente decreto, i consigli degli
enti  locali,  tenuto  conto dei loro programmi, devono deliberare un
piano  di  riorganizzazione  e  ristrutturazione  degli  uffici,  dei
servizi  e  delle aziende speciali, in base a criteri di efficienza e
di  economicita' di gestione e di sviluppo della professionalita' dei
dipendenti.
  Il  piano  di  cui  al  comma  precedente  deve  essere  realizzato
prioritariamente  mediante  la  mobilita'  del  personale  dipendente
dall'ente locale e dalle sue aziende speciali.
  Art.  9-ter. - I comuni e le province, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenuto   conto   del  consolidamento  dei  debiti  a  breve,  di  cui
all'articolo  1,  e  delle  quote  di  mutuo  di  cui all'articolo 5,
provvedono  a deliberare o a modificare i consuntivi per gli esercizi
finanziari  1976  e precedenti e ad accertare gli eventuali disavanzi
d'amministrazione,    comprensivi   delle   perdite   delle   aziende
municipalizzate.  Le  risultanze  di  tali  consuntivi  devono essere
trasmesse ai Ministeri dell'interno e del tesoro.
  Art.  9-quater.  - Il Governo, tenuto conto dei programmi regionali
per  i  piani  di  trasporto pubblico e dei programmi comunali di cui
all'articolo  9-bis,  provvedera', entro novanta giorni dallo spirare
del  termine  indicato  in detto articolo, a determinare le modalita'
per la costituzione di un fondo nazionale dei trasporti.
  Art.   9-quinquies.  -  I  comuni  e  le  province  sono  esonerati
dall'obbligo  della  restituzione  di  somme  che, in conseguenza dei
provvedimenti  di  conguaglio  in  base  ai dati del censimento della
popolazione  1971,  risultino  aver  percepito in piu' per le entrate
sostitutive  della  soppressa  compartecipazione all'imposta generale
sull'entrata,  sino  all'entrata in vigore del provvedimento generale
di consolidamento di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto.
  I  risultati  del  censimento  1971  avranno  invece effetto per la
determinazione di dette entrate a partire dall'esercizio 1977.
  Art.  9-sexies. - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e
9  non trovano applicazione nel territorio delle province autonome di
Trento  e Bolzano, nei limiti fissati dal testo unificato delle leggi
sullo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473.
  Art.  9-septies.  -  Il  collocamento dei titoli emessi dalla Cassa
depositi  e  prestiti  o dalla sezione autonoma di credito comunale e
provinciale,  puo'  essere  effettuato  sia  direttamente sia tramite
consorzi costituiti tra aziende ed istituti di credito.
  Art.  9-octies.  -  L'articolo  252  del  testo  unico  delle leggi
generali  e  speciali  riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti e
gestioni annesse, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453,
e' sostituito dal seguente:
    "I  profitti  netti  annuali  della  gestione propria della Cassa
depositi  e prestiti, al netto delle eventuali perdite delle gestioni
annesse,  sono  devoluti  per otto decimi al tesoro dello Stato e per
due  decimi  in aumento del fondo di riserva della Cassa medesima; la
eventuale  eccedenza  negativa  resta  a  carico  del  bilancio dello
Stato".
  Nei  confronti  della  Cassa  per  la  formazione  della proprieta'
contadina  e  dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali la norma
di   cui   al   precedente   comma  avra'  applicazione  a  decorrere
dall'esercizio 1978.
  Il  primo  comma  dell'articolo  253  del  testo  unico delle leggi
generali  e  speciali  riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti e
gestioni annesse, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453,
e' sostituito dal seguente:
    "La  Cassa depositi e prestiti alimenta il fondo di riserva degli
interessi  del  fondo  stesso  e  di  due  decimi  degli utili netti,
determinati ai sensi dell'articolo precedente "".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 marzo 1977

                                LEONE

                                                 ANDREOTTI - STAMMATI
                                                  - COSSIGA - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)