Legge Ordinaria n. 63 del 18/03/1977 (Pubblicata nella G.U. del 19 marzo 1977 n. 76)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3,
contenente  modificazioni  alla  legge 4 aprile 1964, n. 171, recante
norme   per  la  disciplina  della  vendita  delle  carni  fresche  e
congelate, con le seguenti modificazioni:
    Nell'articolo   1,   al   primo   comma   del  testo  sostitutivo
dell'articolo  4  della  legge  4 aprile 1964, n. 171, in luogo delle
parole: "o congelate", sono inserite le seguenti:
    ", congelate o scongelate";
    al terzo comma del testo anzidetto, le parole: "o congelata" sono
sostituite dalle seguenti: ", congelata o scongelata";
    dopo lo stesso terzo comma e' inserito il seguente:
    "Il  ricongelamento  e'  consentito  solo  nei  casi  e  nei modi
previsti dal regolamento, e comunque una sola volta".
  Nell'articolo  3,  al  primo  comma,  le  parole: "possono ottenere
l'estensione da parte del sindaco dell'autorizzazione alla vendita di
tutti  i  prodotti  compresi nelle tabelle suddette", sono sostituite
dalle  seguenti:  "le  quali  sono  unificate,  possono effettuare la
vendita  anche  delle carni congelate o scongelate, quando gli spacci
rispondano  alle  condizioni  igienico-sanitarie previste dalle leggi
vigenti  e  dal  presente  decreto  e  purche'  ne  diano  preventiva
comunicazione   all'autorita'   comunale,   la   quale   dispone  per
l'immediato accertamento delle condizioni stesse".
  Nell'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il   reato   di   frode  nell'esercizio  del  commercio,  previsto
dall'articolo 515 del codice penale, e' punito, quando consista nella
vendita  di  carne  scongelata  per  fresca, o nella vendita di carne
ripetutamente  ricongelata,  qualora  il  fatto  non costituisca piu'
grave  delitto,  con  la reclusione fino a tre anni o con la multa da
lire un milione a lire 50 milioni";
  il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "La  condanna  al  massimo della pena, o la recidiva, comportano la
revoca dell'autorizzazione".
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
  Art.  4-bis.  -  "Le  modifiche al regolamento di esecuzione che si
rendano  necessarie  in  conseguenza delle modificazioni apportate al
presente  decreto in sede di conversione, devono essere emanate entro
quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1977

                                LEONE

                                             ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
                                                - BONIFACIO - MARCORA
                                                          - DAL FALCO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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