Legge Ordinaria n. 631 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 31 agosto 1977 n. 236)
Limitazioni generali di velocità per i veicoli a motore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sulle  autostrade,  sulle  strade con caratteristiche autostradali,
sulle  strade  statali,  provinciali  e comunali esterne agli abitati
possono  essere  stabiliti,  con  decreto  del  Ministro per i lavori
pubblici,  di  concerto  con  il  Ministro per i trasporti, sentiti i
Ministri   per   l'interno   e   per   l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,   da   pubblicarsi   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica, limiti massimi generali di velocita'.
  Con  decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il
Ministro  per  i  trasporti,  da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica,  saranno  stabiliti  i tipi di veicoli con ridotte
prestazioni,  individuati  mediante  la  cilindrata  o  la  velocita'
massima o da ambedue, per i quali e' prescritta una velocita' massima
inferiore ai limiti massimi generali.
  I  limiti  di  cui  al presente articolo potranno essere ridotti su
particolari  tratti  di  autostrade  e  di  strade  sulle  quali  non
sussistono   adeguate  condizioni  di  sicurezza,  con  le  procedure
previste dalle vigenti disposizioni in materia.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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