Legge Ordinaria n. 754 del 07/10/1977 (Pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 1977 n. 288)
Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  13  delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle
persone   sulle   ferrovie   dello   Stato",   approvate   con  regio
decreto-legge  11  ottobre  1934,  n.  1948, convertito nella legge 4
aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, il § 4 e' sostituito
dal seguente:
  "Se  il  viaggiatore,  durante la permanenza sui veicoli ferroviari
ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla
persona  in  conseguenza  di  un  incidente  che sia in relazione con
l'esercizio  ferroviario,  l'amministrazione  ne  risponde a meno che
provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile".
  Al predetto articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente 5:
  "Responsabilita'  in  caso  di  incidenti  nucleari.  -  Per  danni
conseguenti ad un incidente nucleare, da qualunque causa determinato,
si  applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e
del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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