Legge Ordinaria n. 814 del 24/10/1977 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1977 n. 305)
Avanzamento e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del Corpo della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  capitani  del Corpo della guardia di finanza, inseriti nei primi
quindici  posti  della  graduatoria di merito dei dichiarati idonei e
non  prescelti  nell'avanzamento  ordinario  per  ciascuno degli anni
1976,  1977 e 1978, sono promossi, mediante la formazione di appositi
quadri  suppletivi,  al grado di maggiore a decorrere rispettivamente
dal 1 gennaio 1977, 1 gennaio 1978 e 1 gennaio 1979.
  Le  necessarie  vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante
promozioni  al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico
di tale grado.
  La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello
per  effetto  di  dette  promozioni verra' riassorbita con le vacanze
derivanti  da  cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d)
del  primo  comma  dell'articolo  44 della legge 12 novembre 1955, n.
1137,  e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con
legge 24 ottobre 1966, n. 887.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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