Legge Ordinaria n. 835 del 31/10/1977 (Pubblicata nella G.U. del 22 novembre 1977 n. 318)
Non applicabilità al personale navigante di ruolo delle ferrovie dello Stato delle norme riguardanti l'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  norme  contenute  nel  regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n.
1773,  convertito  nella  legge  22 gennaio 1934, n. 244, concernente
l'accertamento  dell'idoneita' fisica della gente di mare, nonche' le
modifiche  e  le integrazioni apportate con la legge 28 ottobre 1962,
n. 1602, non si applicano al personale di ruolo dell'Azienda autonoma
delle  ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto,
nei  cui  confronti continuano a trovare applicazione le disposizioni
contenute  nell'articolo  3  della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo
stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - LATTANZIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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