Legge Ordinaria n. 88 del 12/03/1977 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1977 n. 90)
Istruzione professionale del personale postelegrafonico e sperimentazione di una nuova organizzazione del lavoro nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge;
                               Art. 1.
                      Istruzione professionale

  Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, alla
istruzione  professionale  del  personale  appartenente  alle aziende
dipendenti  dal  Ministero  delle  poste  e  delle telecomunicazioni,
provvede  l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni,
che  puo'  avvalersi  della  collaborazione  degli  organi centrali e
periferici delle predette aziende.
  L'Istituto  superiore  organizza,  a tal uopo, corsi di formazione,
anche  per  impiegati delle carriere direttive, di qualificazione, di
aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione scientifica.
  I corsi possono essere anche tenuti contemporaneamente in piu' sedi
centrali  e  periferiche  delle  aziende,  secondo  le  esigenze  dei
servizi, la natura dei corsi medesimi e il numero degli allievi.
  Possono  essere nominati docenti anche estranei all'Amministrazione
dello    Stato,    esperti    nel   campo   della   meccanografia   e
dell'automazione,  della scienza delle informazioni, della psicologia
applicata e in altre discipline di interesse delle aziende.
  Per  i corsi di specializzazione l'Istituto superiore delle poste e
delle  telecomunicazioni  puo'  avvalersi  delle  universita',  degli
istituti  di  cultura, di enti ed organismi specializzati, nonche' di
scuole di pubbliche amministrazioni estere.
  L'amministrazione    fornisce   agli   allievi   le   pubblicazioni
necessarie.
  Le  norme  di  esecuzione  sono stabilite con decreto del Ministro,
sentito il consiglio di amministrazione; i compensi per i docenti dei
corsi  corrispondenti  a  quelli  organizzati  dalla Scuola superiore
della  pubblica  amministrazione  sono  stabiliti nella stessa misura
spettante ai docenti della scuola suddetta.
  Nulla  e'  innovato  per  quanto concerne i corsi di preparazione e
quelli  di  formazione  dirigenziale.  Restano,  altresi',  ferme  le
disposizioni di cui al primo comma, n. 3, dell'articolo 1 del decreto
del  Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, nonche', per
quanto  concerne i corsi degli impiegati delle carriere direttive, le
disposizioni  contenute  nei  commi  secondo  e  terzo  dello  stesso
articolo  1.  Per  i  corsi  relativi  al  personale  delle  carriere
inferiori  a  quelle  direttive, i programmi delle materie oggetto di
insegnamento  sono sottoposti all'approvazione della Scuola superiore
della pubblica amministrazione.
 

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