Legge Ordinaria n. 911 del 09/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1977 n. 345)
Modifica all'articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente la composizione del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  Banco e' retto da un consiglio di amministrazione nominato con
decreto   del   Ministro   per   il   tesoro,   sentito  il  Comitato
interministeriale  per  il  credito  ed  il risparmio, e composto dal
presidente  e  da  undici  membri,  dei quali tre scelti direttamente
dallo  stesso  Comitato,  quattro  scelti  in  una lista di otto nomi
indicati  dal  presidente  della  regione  autonoma  della Sardegna e
quattro  scelti,  uno per ciascuna, in terne proposte dalle camere di
commercio,  industria,  artigianato e agricoltura di Cagliari, Nuoro,
Oristano e Sassari.
  Il  consiglio  di  amministrazione  deve essere composto di persone
esperte nei vari rami di attivita' economica della Sardegna".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 dicembre 1977

                                LEONE

                                                 ANDREOTTI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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