Legge Ordinaria n. 928 del 23/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1977 n. 352)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti
urgenti  sulla  proroga  dei contratti di locazione e di sublocazione
degli  immobili  urbani  e'  convertito  in  legge  con  le  seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1, al primo comma, le parole: "31 gennaio 1978", sono
sostituite con le seguenti: 31 marzo 1978".
  Al  quarto comma, le parole: "31 gennaio 1978", sono sostituite con
le seguenti: "31 marzo 1978".
  All'articolo 2, il primo capoverso e' sostituito con il seguente:
  "Per  i  provvedimenti  di rilascio degli immobili urbani locati il
pretore,  su  istanza  del  locatore, fissa con decreto la data della
esecuzione, non prima del 1 maggio 1978, nel seguente ordine:
    per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1 gennaio
1975, entro e non oltre il 31 luglio 1978;
    per  i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31
dicembre 1975, entro e non oltre il 31 agosto 1978;
    per  i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31
dicembre 1976, entro e non oltre il 31 ottobre 1978;
    per  i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il 31
ottobre 1977, entro e non oltre il 31 dicembre 1978".
  Al  terzo  capoverso le parole: "dieci giorni", sono sostituite con
le seguenti: "venti giorni".
  Il quinto capoverso e' sostituito con il seguente:
  "Per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani locati divenuti
esecutivi  tra il 1 novembre 1977 ed il 31 marzo 1978 e per quelli di
cui  al  comma  precedente,  il  periodo di graduazione e proroga non
potra'  superare  il  termine  del  31  dicembre  1978.  Non potranno
comunque essere superati i limiti massimi previsti dagli articoli 4 e
5 della legge 26 novembre 1969, n. 833".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1977

                                LEONE

                                              ANDREOTTI - BONIFACIO -
                                                           ANTONIOZZI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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