Legge Ordinaria n. 933 del 23/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1977 n. 354)
Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  In  deroga all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed
alla legge 20 luglio 1977, n. 407, sono eliminati i limiti di impegno
autorizzati  con  le  leggi  11  marzo 1972, n. 54, quanto a lire 420
milioni,  27  febbraio  1973,  n.  18,  quanto a lire 500 milioni, 23
febbraio  1974,  n. 24, quanto a lire 500 milioni, 26 aprile 1975, n.
132,  quanto  a lire 750 milioni e 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a
lire  330  milioni, per complessive lire 2.500 milioni, in dipendenza
degli  oneri  derivanti  dalla  legge  31 luglio 1954, n. 607, per la
concessione  di  contributi  in  annualita',  semestralita' o in rate
costanti  ai  proprietari  che  provvedono alla ricostruzione ed alla
riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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