Legge Ordinaria n. 964 del 20/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1978 n. 2)
Concessione di un assegno annuo pensionabile e di un assegno mensile ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'istituto superiore di sanità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Al  personale  della  carriera  dei  dirigenti  di  ricerca  e  dei
ricercatori  dell'istituto  superiore  di  sanita'  e'  attribuito un
assegno  pensionabile annuo lordo nella misura indicata nella tabella
annessa  e  con decorrenza 2 ottobre 1973. L'assegno e' utile ai fini
dell'indennita'  di  buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli
aumenti  periodici  dello  stipendio  e sulla tredicesima mensilita'.
L'assegno  stesso  va considerato ai fini della contribuzione e della
determinazione  della  base pensionabile ai sensi degli articoli 13 e
15 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
  Dalla   predetta   data  al  personale  stesso  viene  corrisposto,
altresi',  per  dodici  mensilita' all'anno un assegno speciale nella
misura  forfettaria  lorda di L. 150.000 per i dirigenti di ricerca e
primi ricercatori e di L. 80.000 per i ricercatori. Detto assegno non
e'  pensionabile,  e' subordinato alla corresponsione dello stipendio
ed  e'  ridotto  nella  stessa  proporzione di questo e per lo stesso
periodo di tempo.
  Nei  confronti del personale indicato al primo comma gli assegni di
cui  al  primo  ed  al secondo comma assorbono, fino alla concorrenza
della  loro  somma  complessiva,  il  compenso  particolare  previsto
dall'articolo  54  della legge 7 agosto 1973, n. 519. L'assegno annuo
pensionabile  e l'assegno speciale, di cui, rispettivamente, al primo
ed  al  secondo  comma  del presente articolo unico, non competono ai
dirigenti  di  ricerca  ed  ai  ricercatori  fino  a  che  mantengano
l'opzione di cui all'articolo 66, quarto comma, della legge citata.
  Nel  computo  della base pensionabile, ai sensi degli articoli 13 e
15  della  legge  29 aprile 1976, n. 177, e' compreso anche l'assegno
personale  previsto  dall'articolo  66,  quarto  comma, della legge 7
agosto 1973, n. 519.
  E' abrogato l'articolo 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

                                                              TABELLA
                     Parametri
                  -------------------------------
                  da 825 a 772 . . . L. 1.680.000
                  da 614 a 535 . . . L. 1.440.000
                  da 465 a 443 . . . L. 1.300.000
                  da 387 . . . . . . L. 1.055.000
                  da 317 . . . . . . L. 1.000.000
                  da 243 . . . . . . L. 770.000

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 dicembre 1977

                                LEONE

                                              ANDREOTTI - DAL FALCO -
                                                             STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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