Legge Ordinaria n. 966 del 20/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1978 n. 2)
Nuove competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonchè presso le rappresentanze commerciali delle ferrovie dello Stato all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  delle  amministrazioni  dello  Stato compreso quello
delle  amministrazioni  con ordinamento autonomo, che, per ragioni di
servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con
l'Italia  (Francia,  Svizzera e Austria), oltre allo stipendio e agli
assegni  o  indennita' di carattere fisso e continuativo previsti per
l'interno,  e'  attribuito  dal  1  gennaio 1977, in sostituzione del
particolare  beneficio  di  cui alla legge 28 luglio 1961, n. 722, un
assegno  base  di  confine,  maggiorato del 100 per cento, secondo le
misure  mensili  in  valuta  estera locale indicate, per ciascuno dei
Paesi  interessati  e per gruppi di parametri, nelle tabelle allegate
alla presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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